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DEFINIZIONE (Art. 2, comma 1, lett. n), D. Lgs. 188/2008) Ai fini del D. Lgs. 188/2008 è considerato produttore: "chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli".
OBBLIGHI Dalla data di entrata in vigore del decreto i produttori/importatori possono immettere sul mercato solo le pile e gli accumulatori che possiedono i requisiti stabiliti dallo stesso decreto; è contestualmente previsto il ritiro delle pile e degli accumulatori non conformi immessi sul mercato, con oneri a carico di chi li ha immessi (artt. 3,5).
A questo scopo i produttori possono:
La raccolta può essere effettuata direttamente dai produttori/importatori ovvero da terzi indipendenti purché sia realizzata senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili. (art. 13)
Si precisa che l'operazione di trattamento dei rifiuti può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del reg. Ce 1013/2006 e s.m.i. (art.10)
L'iscrizione deve essere effettuata, in forma telematica (secondo quanto previsto dall'Allegato III al D.lgs. 188/2008), a mezzo delle Camere di commercio ed è assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale. (art. 14)
SANZIONI (Art. 25, D. Lgs. 188/2008) Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori che: - dopo il 26 settembre 2009, immettono sul mercato pile e accumulatori privi del simbolo e dell'indicazione di cui all'art. 23, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 1.000,00 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La stessa sanzione si applica nel caso in cui detti simboli ed indicazioni non siano conformi ai requisiti di legge; - immettono sul mercato pile e accumulatori senza aver provveduto all'obbligo di iscrizione presso le Camere di Commercio secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 ad € 100.000,00; - entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non effettuino al Registro nazionale le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunichino in modo incompleto o inesatto, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 20.000,00; - immettano sul mercato accumulatori contenenti le sostanze di cui all'art. 3, comma 1 (salve le eccezioni indicate nel medesimo articolo), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 2.000,00 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato; - non forniscano le informazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 5.000,00.
Manuali procedure per l'Iscrizione telematica al Registro Nazionale (www.registropile.it): Scarica il manuale produttori Nazionali Scarica il manuale produttori Esteri
COBEU E IL PRODUTTORE L'associazione a Cobeu permette al produttore il rispetto della normativa vigente. Il Consorzio si 'sostituisce' al produttore nelle fasi di organizzazione e gestione di un sistema integrato per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori. Cobeu fornisce ai propri Soci assistenza, trasparenza ed affidabilità nel servizio, con una particolare attenzione all'economicità: è prioritario, infatti, nel rispetto dell'equità di trattamento dei Soci, assicurare al produttore un contributo minimo per la gestione, permettendo quindi un prezzo di vendita del nuovo più competitivo. Per ricevere un preventivo dei costi di adesione visita la sezione "come aderire".
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